Le norme, già articolate e oscure, applicate alle situazioni personali aumentano ulteriormente la difficoltà di godere dei benefici disponibili.
E’ per questa ragione che, nonostante nella sezione Normative siano presenti i testi della Legge 13, la prima legge italiana emessa riguardante specificatamente l’abbattimento delle barriere architettoniche che ha previsto la possibilità di attingere ad uno speciale fondo attraverso una domanda al Comune di residenza, un fac-simile del modulo per la domanda, una guida al contributo anche nel caso di installazioni condominiali e quant’altro possa essere utile, in caso di necessità, consigliamo ai nostri visitatori di approfondire gli argomenti trattati in questa pagina tramite figure professionali quali commercialisti, assistenti sociali, uffici tecnici comunali e di visitare i siti Internet dedicati ai problemi della disabilità di cui troverete alcuni link in questa pagina.
In ogni caso va ricordato che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; (Articolo 1; paragrafo a; legge 104 del 5 febbraio 1992).
Le applicazioni pratiche degli aspetti di principio citati dal legislatore si manifestano in diversi dispositivi.
L’insieme delle norme che riguardano la disabilità è molto vasto e si estende anche alle disposizioni regionali, provinciali, comunali; particolari iniziative sono poi condotte dalle regioni e dalle provincie a statuto autonomo. La forte sensibilità sociale, almeno teorica, nei confronti dei problemi della disabilità fa da stimolo alla produzione continua di iniziative legislative a vari livelli.
E’ interessante sottolineare che contributi e agevolazioni non favoriscono solo i disabili direttamente ma, in varie forme, anche figli genitori e parenti.
Inoltre, non sono ritenuti disabili soltanto i portatori di invalidità permanenti a vario titolo ma, leggendo l’articolo 3 della legge 104 del 1992, si comprende che i favori delle leggi abbracciano una fascia di Soggetti aventi diritto molto più ampia.
Anche il concetto di “barriera architettonica” è più esteso di quanto ci si possa aspettare, infatti, per barriere architettoniche si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
|